CHE COSA SONO ?

L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa che, per le sue caratteristiche specifiche, è stato ampiamente utilizzato tra gli anni 50’ e 80’ in svariati settori tra cui quello edilizio (rif. storico produttore ETERNIT. La forma più conosciuta in cui si può presentare l’amianto è quella in “matrice compatta”; in tale forma è stato utilizzato per una svariata serie di prodotti cementizi (facciate, lastre, tubazioni, vasche, serbatoi, ecc.). Un’altra forma con cui si può presentare l’amianto lavorato è quella a “matrice friabile”, con la quale è stato utilizzato, ad esempio, per il rivestimento “a spruzzo” di soffitti e pareti, come pannelli termoisolanti, etc.. La Legge n. 257/1992 ne ha normato la cessazione di impiego e le modalità di smaltimento. La normativa di riferimento per il censimento, la valutazione dei rischi, la valutazione dello stato di conservazione, le modalità di manutenzione e bonifica dei MCA (Manufatti Contenenti Amianto) è il D.M. 06/09/1994.


SONO OBBLIGATORIE ?

Nei fabbricati ad uso civile, commerciale o industriale aperti al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva l’obbligo della valutazione dei rischi e della valutazione dello stato di conservazione ricade sul proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività (Amministratore condominiale).
Inoltre il recente D. Lgs. 213/2025 vincola e rafforza in modo significativo gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore nei condomini con presenza (o possibile presenza…) di manufatti contenenti amianto (M.C.A.).
In particolare per qualsiasi attività lavorativa in corso, ivi comprese le manutenzioni ordinarie (ad esempio: ascensore, centrale termica, impianto elettrico, autoclave, ecc…), se lo stabile è antecedente al 28 aprile 1994, in assenza di documentazione certa che attesti l’assenza di manufatti contenenti amianto, deve essere prodotta una relazione da parte di un professionista abilitato che attesti, alternativamente:

  • L’assenza di manufatti contenenti amianto nelle parti comuni
  • La presenza di manufatti contenenti amianto e, in tal caso, lo stato di conservazione degli stessi e le eventuali azioni correttive da intraprendere. In quest’ultimo caso deve essere anche nominato un Responsabile che ha il compito di monitorare lo stato di degrado e collaborare nei modi previsti per le attività lavorative che dovessero intervenire a stretto contatto o interferenza con tali manufatti.

La violazione di quanto sopra è sanzionata penalmente con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57.

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