“Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un elaborato previsto dal Testo Unico Sicurezza
che analizza tutte le fasi lavorative all’interno dell’azienda e il mansionario di ciascun dipendente,
al fine di individuare tutti i possibili rischi per poterli eliminare o gestire entro i paletti del “rischio
residuo ragionevolmente accettabile”.
Tale analisi deve essere condotta con metodi analitici
coerenti e dimostrabili e deve contenere un programma di miglioramento della sicurezza nel
tempo, nonché l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione (sia collettive che
individuali).
Il documento può essere integrato, ove applicabili, da approfondimenti specifici
sul rischio per le donne in gravidanza, per la movimentazione manuale dei carichi, per gli
agenti fisici, chimici e biologici, per l’utilizzo dei videoterminali e per gli incendi.
L’obbligo è sancito dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), in particolare dagli artt. 17,
28 e 29 per tutte le aziende che occupano almeno un lavoratore dipendente o ad esso
equiparato.
Unitamente alla nomina del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai Rischi), la Valutazione dei Rischi è l’unico atto INDELEGABILE da parte del
Datore di Lavoro.
Poiché la maggior parte delle responsabilità connesse fa capo al Datore
di Lavoro stesso anche in caso di affidamento incarico a professionisti o consulenti esterni, è
necessario che il Titolare dell’azienda si affidi a collaboratori di assoluta fiducia professionale
in quanto episodi purtroppo frequenti di errori di valutazione da parte di soggetti poco
specializzati potrebbero non sollevare da alcuna colpa il delegante determinando l’ormai
sempre più contestata “culpa in eligendo”.