Il Registro Anagrafico per la Sicurezza (così chiamato per prassi nel settore) deriva dall’obbligo
imposto dalla Legge di riforma del condominio (L. 220/2012). Consiste in un ampio
elaborato che non solo raccoglie tutti i documenti condominiali che possono avere risvolti
con la sicurezza (progetti, dichiarazioni di conformità, di rispondenza, certificazioni, ecc.),
ma entra anche nel merito della loro regolarità (presenza di allegati obbligatori, diciture
corrette, campo di applicazione, ecc.). Inoltre, se ben strutturato ed organizzato, permette
l’adempimento (obbligatorio) previsto dal D. Lgs. 81/08 di verifica dei requisiti tecnico-professionale
per le ditte esterne che prestano opera.
Il R.A.S. non deve assolutamente essere inteso come una banale raccolta di documenti
da tenere agli atti, ma deve essere impostato in modo dinamico per permettere il
costante aggiornamento dei dati obbligatori soggetti a scadenza periodica.
Un’attenta analisi ed impostazione del lavoro sulla struttura individuale dell’amministratore
può permettere la gestione di una mole di documenti sicuramente elevata, in modo razionale
e poco invasivo nelle attività quotidiane.
L’obbligo scaturisce dalla citata Legge di riforma del Condominio (L. 220/2012), che modificando l’art. 1130 del Codice Civile impone la realizzazione di tale elaborato. Inoltre la realizzazione di un modello correttamente strutturato, permette anche di ottemperare i dettami del Testo Unico Sicurezza (D. gs. 81/08), ove, all’art. 26, comma 1, è ribadito l’obbligo di verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale per le ditte esterne.