Nell’ambito delle attività ed interventi edilizi, il “Testo Unico per la Sicurezza” DLgs. 81/2008 e
s. m. e i. al Titolo IV, stabilisce una serie di norme e misure atte alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori che opera in cantieri temporanei e mobili, mediante la nomina, da parte del
committente / amministratore condominiale (nei casi dovuti):
Come indicato al comma 3 dell’art. 90 DLgs. 81/2008 e s.m. e i., è fatto obbligo al committente
(Amministratore del condominio), in caso di cantieri in cui è prevista la presenzi di più
imprese esecutrici (quindi 2 o più imprese), contestualmente all’affidamenti dell’incarico
di progettazione dell’intervento edilizio, nominare il coordinatore per la progettazione CSP
(rif. definizione lett. e), art. 89 DLgsl. 81/2008) ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
CSE (rif. definizione lett. f), art. 89 DLgsl. 81/2008).
L’omissione di tale obbligo comporta l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2500
a 4000 € per il committente.