CHE COS' E' ?

Nell’ambito delle attività ed interventi edilizi, il “Testo Unico per la Sicurezza” DLgs. 81/2008 e s. m. e i. al Titolo IV, stabilisce una serie di norme e misure atte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che opera in cantieri temporanei e mobili, mediante la nomina, da parte del committente / amministratore condominiale (nei casi dovuti):

  • del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P. ai sensi art. 91 DLgs. 81/2008) che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C. ai sensi dell’art. 100 – allegato XV - DLgs. 81/2008) e;
  • del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (C.S.E. ai sensi art. 92 DLgs. 81/2008) che coordina e gestisce le interferenze tra le imprese esecutrici con riunioni di coordinamento, verifiche della corretta corrispondenza dei POS delle imprese con il PSC redatto ed effettua sopralluoghi periodici in cantiere;

E' OBBLIGATORIO ?

Come indicato al comma 3 dell’art. 90 DLgs. 81/2008 e s.m. e i., è fatto obbligo al committente (Amministratore del condominio), in caso di cantieri in cui è prevista la presenzi di più imprese esecutrici (quindi 2 o più imprese), contestualmente all’affidamenti dell’incarico di progettazione dell’intervento edilizio, nominare il coordinatore per la progettazione CSP (rif. definizione lett. e), art. 89 DLgsl. 81/2008) ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori CSE (rif. definizione lett. f), art. 89 DLgsl. 81/2008).
L’omissione di tale obbligo comporta l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2500 a 4000 € per il committente.

Top